INDIRIZZI PROGRAMMATICI E DIRETTIVE FONDAMENTALI PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE E SUB-DELEGHE AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 1° SETTEMBRE 1981, N°65 - PROMOZIONE CULTURALE ED EDUCAZIONE PERMANENTE, BIBLIOTECHE E MUSEI
Abrogata dalla Legge Regionale N°7 del 14 marzo 2003.
E' in corso di redazione il Regolamento di Attuazione.
Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 17 e 18. Restano, pertanto, in vigore gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della stessa Legge Regionale pertinenti le materie dei Musei e delle Bibblioteche. |
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LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1983, N° 4
La Regione Campania, al fine di favorire lo sviluppo culturale della comunità, concede annualmente contributi ad Enti, che operano nell'ambito del territorio campano, impegnati nella promozione di iniziative rivolte all'arricchimento culturale degli adulti, inerenti l'educazione civile e politica, l'educazione morale e musicale, la valorizzazione dei dialetti e del folklore locale, mostre, concorsi, manifestazioni teatrali e letterarie, visite guidate a siti culturali. indietro
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