LEGGE REGIONALE
N. 12 DEL 7-04-2000
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI UNA CULTURA
DELL'EDUCAZIONE ALLA PACE E AI DIRITTI UMANI
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE CAMPANIA N. 19 del 17 aprile 2000
ARTICOLO 1
(Finalità della legge)
1. La Regione Campania, riconosce
nella pace un diritto fondamentale dei popoli e
di ogni individuo, in coerenza con le norme, le
dichiarazioni internazionali ed i principi costituzionali
che sanciscono il ripudio della guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali.
2. In attuazione a tali principi,
la regione interviene al fine di favorire il radicamento
nella comunità campana di una cultura dell'educazione
alla pace e dei suoi presupposti fondamentali quali
i diritti umani, le libertà democratiche, la solidarietà
umana, la non violenza, fondati sulla comprensione
ed il rispetto reciproci.
3. La Regione, per il conseguimento
delle finalità indicate nei precedenti comma, assume
iniziative dirette e favorisce interventi di enti,
istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi,
nonchè delle Organizzazioni non governative, presenti
sul territorio regionale.
ARTICOLO 2
(Iniziative culturali)
1. Per la conoscenza, l'approfondimento
e la sensibilizzazione sui temi oggetto della presente
legge, la regione eroga contributi per indagini
e ricerche, nonché per incontri, manifestazioni,
convegni e seminari di informazione, formazione
e studio con la partecipazione di studiosi ed esperti,
a livello nazionale ed internazionale promossi da
enti, istituzioni culturali, organismi associativi
e cooperativi ed organizzazioni non governative
legalmente riconosciute che svolgano attività di
educazione alla pace e ai diritti umani.
2. Entro il 30 maggio di ogni anno,
la Giunta regionale, visto il piano annuale degli
interventi formulato, sulla scorta delle istanze
pervenute, dal Comitato di cui all'articolo 5, eroga
contributi con atto deliberativo nei limiti dello
stanziamento del corrispondente capitolo di bilancio.
3. Per la promozione e la diffusione,
in particolare nelle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado e nelle facoltà universitarie, dei
risultati delle ricerche e dei materiali didattici
prodotti, la Giunta regionale ha cura di raccogliere
ogni utile prodotto, nonché acquisirne di nuovi
anche mediante convenzioni da stipularsi con centri
di studio e ricerche nazionali ed internazionali.
Tale archivio per la raccolta della documentazione
dati sulla pace e sui diritti umani si avvale della
consulenza del Comitato di cui al successivo capitolo
5, ed ha lo scopo di fornire alle istituzioni e
ai cittadini ogni documentazione ed informazione
utile al perseguimento delle finalità previste dall'articolo
1.
ARTICOLO 3
(Giornata per la Pace e per i
Diritti Umani)
1. Il 10 dicembre di ogni anno,
data in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione,
da parte dell'assemblea Generale delle Nazioni Unite,
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
è individuata come giornata per la Pace e per i
Diritti Umani nella regione Campania. 2. In relazione
alla promozione ed alla salvaguardia della Pace
ed al riconoscimento dei Diritti Umani, ai fini
di ricordare il significato della data di cui al
comma precedente, la Giunta Regionale, su proposta
del Comitato di cui all'articolo 5, determina le
iniziative da adottare per le celebrazioni della
data stessa.
ARTICOLO 4
(Premio per la Pace e per i diritti
umani)
1. La Regione istituisce un premio
annuale per la pace e per i Diritti Umani, da assegnare
a persone, enti, organismi associativi e cooperativi,
comitati e organizzazioni, che abbiano realizzato
iniziative sui temi di cui alla presente legge.
2. Il premio denominato "Campania
per la pace e per i Diritti umani" viene conferito,
entro il 31 dicembre di ogni anno, dal Presidente
del Consiglio regionale su proposta del Comitato
di cui al successivo articolo 5.
ARTICOLO 5
(Istituzione del Comitato permanente
per la Pace e per i Diritti Umani)
1. Per realizzare il necessario
collegamento programmatorio ed operativo tra la
Regione e gli organismi che perseguono le finalità
indicate all'articolo 1, nonché per formulare il
programma annuale di interventi è istituito il Comitato
permanente per la Pace e per i Diritti Umani.
2. Il Comitato è composto: a) dal
presidente della Giunta regionale, o da assessore
da questi delegato, che la presiede; b) da due membri
del Consiglio regionale da questo designati; c)
da sei rappresentanti degli organismi compresi nel
Registro di cui all'articolo 6, fra quelli indicati
dagli organismi stesi.
3. Il Comitato redigerà apposito
regolamento interno che indicherà le modalità della
sua composizione oltre che a regolarne ogni attività
4. Il Comitato, per lo svolgimento
dei propri compiti, si avvale delle attrezzature,
dei locali, nonché del personale messi a disposizione
della Giunta regionale.
5. Il Comitato dura in carica fino
alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni
sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.
6. Il Comitato permanente per la
Pace e per i Diritti Umani è nominato con decreto
del Presidente della Giunta regionale.
7. In sede di prima applicazione,
entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge, alla designazione dei rappresentanti
di cui alla lettera c) comma 2, provvede il comitato
promotore dell'iniziativa popolare di presentazione
del presente testo legislativo al Consiglio regionale;
alla designazione dei consiglieri di cui alla lettera
b) provvede il Presidente del Consiglio regionale.
ARTICOLO 6
(Registro regionale degli organismi
operanti per la Pace e per i Diritti Umani)
1. E' istituito, presso la Presidenza
della Giunta regionale, il Registro regionale degli
organismi operanti sul territorio regionale nel
campo della pace e dei diritti umani, comprendenti
quelli che prevedono, nell'atto costitutivo, fra
gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente,
iniziative culturali di educazione alla pace ed
assistenziali nel campo dei diritti umani, della
cooperazione, della difesa non violenta e della
solidarietà.
2. Gli organismi di cui al comma
1 devono possedere inoltre i seguenti requisiti.
a) assenza di fini di lucro; b) prevedere nello
statuto, tra gli scopi sociali, in forma espressa
e con carattere prevalente e/o esclusivo iniziative
a favorire la realizzazione della pace, dei diritti
umani, della difesa popolare non violenta e del
disarmo; c) prevedere un ordinamento interno a base
democratica; d) essere costituite legalmente da
almeno un anno alla data di richiesta di iscrizione
al presente Registro.
3. L'iscrizione al registro viene
disposta con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
ARTICOLO 7
(Finanziamenti)
1. All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge si provvederà con legge di
bilancio del corrente esercizio finanziario.
ARTICOLO 8
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata
urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
La presente Legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarla e di farla osservare come Legge della
Regione Campania.