Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite approvò e proclamò
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Il testo ufficiale della Dichiarazione è
disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni
Unite, cioè il cinese, francese, inglese.
russa e spagnola.
Il testo usato qui di seguito è quello
approvato dal governo Italiano.
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana,
e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce
il fondamento della libertà, della giustizia
e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo
dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie
che offendono la coscienza dell'umanità,
e che l'avvento di un mondo in cui gli essere umani
godano della libertà di parola e di credo
e della libertà dal timore e dal bisogno
è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i
diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche,
se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere,
come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia
e I ' oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere
lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel
valore della persona umana, nell'eguaglianza dei
diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso
di promuovere il progresso sociale e un miglior
tenore di vita in una maggiore libertà.
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati
a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite
te, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi
diritti e di questa libertà è della
massima importanza per la piena realizzazione di
questi impegni;
l'Assemblea Generale
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo come ideale comune da raggiungersi da
tutti i popoli e da tutte le Nazioni; al fine che
ogni individuo ed ogni organo della società
avendo costantemente presente questa Dichiarazione,
si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione,
il rispetto di questi diritti e di queste libertà
e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale, l'universale
ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra
i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli
dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso
gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e
tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza limitazione alcuna, per ragioni
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di altro genere, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o
di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita
sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale
del paese o del territorio cui una persona appartiene,
sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto
ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità
.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in
stato di schiavitù o di servitù: la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno
proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto
a tortura o a trattamento o a punizione crudeli,
inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento
della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela
da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una
eguale tutela contro ogni discriminazione che violi
la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità
di ricorso a competenti tribunali nazionali contro
atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti
dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti
ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti e dei suoi
doveri nonché della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza
non sia stata provata legalmente in pubblico processo
nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie
per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per
un comportamento commissivo od omissivo che, al
momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse
reato secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena Superiore a quella applicabile
al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto
ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza,
né a lesione del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di movimento e di residenza entro i confini di ogni
Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi
paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio
paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di
godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato
qualora l'individuo sia realmente ricercato per
reati non politici o per azioni contrarie ai fini
e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua cittadinanza, né del diritto
di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1 . Uomini e donne in età adatta hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza
alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.
Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio,
durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto
con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare di religione
o di credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che
in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza
dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
opinione e di espressione incluso il diritto di
non essere molestato per la propria opinione e quello
di cercare, ricevere e diffondere informazioni e
idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte
di un' associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al
governo del proprio paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha il diritto di accedere in
condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del
proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento
dell'autorità del governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale,
ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente
di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società
ha diritto alla sicurezza sociale, nonché
alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale
e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo della
sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni
di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto
ad eguale retribuzione per eguale Lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una
remunerazione equa e soddisfacente che assicuri
a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme
alla dignità umana ed integrata se necessario,
da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati
e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione
delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione,
e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;
ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia
o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto
a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati
nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
sua stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione
deve essere gratuita almeno per quanto riguarda
le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione
tecnica e professionale deve essere messa alla portata
di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento
del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione,
la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni,
i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta del genere di istruzione da impartire
ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità,
a godere delle arti e a partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli
sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale
e internazionale nel quale i diritti e le libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero
e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue
libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto
a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge
per assicurare il riconoscimento ed il rispetto
dei diritti e delle libertà degli altri e
per soddisfare le giuste esigenze della morale,
dell'ordine pubblico e del benessere generale in
una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono
in nessun caso essere esercitati in contrasto con
i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di
un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante
a alla distruzione di alcuni dei diritti e delle
libertà in essa enunciati.